Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Interessi personali – Rapporti economici con il cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in costanza del rapporto professionale, stipuli un contratto con il cliente creando una commistione tra interessi personali ed interessi professionali a tutto svantaggio del cliente stesso. (Nella specie, essendovi il dubbio sulla data dell’insorgenza del rapporto professionale tra avvocato e cliente la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C. d.O. di Roma, 23 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 13 Febbraio 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Settembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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