Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e lealtà – Azioni contro la parte assistita – Conflitto d’interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver intrapreso procedure esecutive nei confronti di clienti per ottenere il pagamento delle spettanze professionali, continui ad assisterli giudizialmente ponendosi in una situazione di evidente conflitto d’interessi. (Nella specie in considerazione delle gravi condizioni di salute del professionista e delle difficoltà economiche affrontate dallo stesso, è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi due, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 8 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. TIZZANI), sentenza del 26 febbraio 1998, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 26 Febbraio 1998 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 08 Febbraio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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