Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Dovere di diligenza.

Viola le disposizioni dell’art. 40 del Codice Deontologico il professionista che non provveda ad informare il proprio cliente in ordine allo svolgimento degli incarichi professionali ricevuti. Pone in essere un comportamento contrario agli artt. 6, 7 e 43 del codice deontologico l’avvocato che, dopo aver chiesto ai propri assistiti somme in acconto, non svolga poi attività difensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 6 settembre 2002, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 06 Settembre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 05 Giugno 2001
Giurisprudenza CNF

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