Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di verità.

La consapevolezza e l’intenzionalità della condotta svolta in violazione dei doveri professionali che incombono all’avvocato verso la parte assistita, accreditando una affidabilità in contrasto con la effettiva condizione del rapporto, giustifica la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due (nella specie, alla violazione dei doveri di tutela della parte assistita perpetrata con la negligente comunicazione di notizie false circa la introduzione del giudizio si aggiungeva l’ulteriore condotta consistente nell’aver lasciato svolgere per suo tramite attività professionale ad avvocato di cui sapeva cessata l’iscrizione all’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 settembre 2008, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 26 Settembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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