Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di competenza – Omesse informazioni al cliente – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.

L’avvocato che ponga in essere attività difensive non idonee, svolgendo in maniera negligente il mandato, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, ometta di fatturare i compensi ricevuti e richieda compensi eccessivi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di competenza, diligenza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto . (Nella specie, anche in considerazione dell’assoluzione su un capo di incolpazione, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 14 Aprile 2004 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Giugno 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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