Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Azioni per il pagamento del credito – Azione emulativa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che formalmente agisca con un’azione giuridicamente fondata contro la parte assistita per il recupero degli onorari, ma dietro tale azione celi, più che la concreta realizzazione di un diritto, il tentativo di creare molestia al suo ex cliente. (Nella specie il professionista, difeso da un collega ignaro, agiva contro un suo cliente per il recupero degli onorari, anche se gli onorari stessi già pagati da un parente del cliente erano stati restituiti dall’avvocato. La sanzione della censura nei confronti di uno degli incolpati è stata annullata mentre nei confronti dell’altro è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie, e accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Firenze 9 dicembre 1996)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 289

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 15 Dicembre 2000 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 09 Dicembre 1996 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment