Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Assunzione di incarichi contro il proprio cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che assuma incarichi contro il proprio cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perche´ lesivo del dovere di fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie il professionista aveva assunto la difesa di un socio contro l’altro socio e contro la società che i predetti soci avevano precedentemente costituita e di cui era stato il legale. La sanzione della sospensione per mesi otto è stata sostituita con la sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 settembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 17 maggio 2000, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 17 Maggio 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Settembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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