Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accanimento giudiziale – Ipotesi di insussistenza.

L’avvocato che per la piena realizzazione degli interessi della parte assistita, instauri una causa per il conseguimento di un risarcimento di modestissimo valore pone in essere un comportamento non sanzionabile perché rientrante nel dovere di difesa. (Nella specie il comportamento del professionista che aveva istaurato una causa per la differenza di duecentomila lire rispetto al risarcimento offerto con la proposta transattiva è stato ritenuto corretto anche in considerazione della complessiva modesta entità del danno globalmente sofferto, e per la certezza della responsabilità). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 28 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 23 Ottobre 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 28 Novembre 1995
Giurisprudenza CNF

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