Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Minaccia di azioni sproporzionate – Illecito deontologico.

L’art. 48 del codice deontologico è diretto a contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte, sicché, se è consentito al difensore di rivolgere alla controparte l’intimazione ad adempiere sotto comminatoria di azioni, istanze o denunce, tale condotta non può tuttavia assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato il quale prospetti alla controparte, quale conseguenza del mancato ritiro di una denuncia sporta nei confronti del suo assistito, la possibilità di incorrere in un reato punibile con la reclusione da due a sei anni, costituendo siffatto contegno una minaccia del tutto sproporzionata e non rispettosa della libertà della controparte di esercitare il proprio diritto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 16 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 259

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 28 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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