Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F.

Nel processo civile o penale, diritti normalmente assoluti affievoliscono in ossequio alle superiori ragioni della giustizia che, di converso, costituiscono anche il limite del diritto di difesa. Benché in una disputa giudiziaria sia lecito toccare il decoro e la dignità di una persona con l’allegazione di fatti e valutazioni normalmente non consentite in una disputa di strada, è altrettanto vero che la parte, nel procedimento giudiziario, conserva inalterato il diritto al riguardo ed al rispetto formale della propria persona nella misura compatibile con le esigenze di giustizia. Supera oggettivamente un tale limite il professionista che gratuitamente usi espressioni connotate da ironia evidente e massimamente irriguardosa al di fuori di ogni esimente deontologica, così violando l’art. 20 del C.D.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MAURO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 02 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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