Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Diritto di difesa – Diritto all’onore – Espressioni offensive – Illecito deontologico.

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte e del suo difensore all’onore, prevale il primo salvo le ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa; tuttavia non sussiste responsabilità disciplinare nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino un attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano un strumento per indirizzare la decisione del giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 giugno 2003, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 12 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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