Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria – Art. 49 c.d.f. – Violazione – Natura illecito – Permanente.

Pur quando i crediti azionati dal professionista con due distinte procedure abbiano diversa natura (credito professionale l’uno e credito originato dal rapporto di locazione l’altro), è indubbio che l’opzione del ricorrente di introdurre giudizi separati, diversificando i soggetti convenuti (tra loro, oltretutto conviventi) a fronte di originarie prestazioni professionali rese nel comune interesse e di un rapporto locatizio da entrambi fruito, sia idonea a generare l’accrescimento del debito complessivo (per onorari, competenze e spese di lite) a danno delle controparti, così configurandosi la situazione di accanimento giudiziario che l’art. 49 c.d.f. tende a precludere. Gli effetti di siffatta condotta correttamente vanno configurati in termini di illecito permanente, atteso che il pregiudizio dalla stessa prodotto non può ritenersi esaurito con la proposizione delle due domande giudiziarie ovvero con l’emissione dei provvedimenti conclusivi delle relative procedure, ma si protrae per tutto il periodo di durata delle conseguenti azioni esecutive e, nella specie, fino alla data dell’intervenuta definizione transattiva delle due vertenze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 22 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 21 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 22 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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