Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il collega – Dovere di colleganza – Omesse informazioni al dominus – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al dominus sullo stato della causa e che ometta altresì di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Montepulciano, 9 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 6 marzo 2001, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 06 Marzo 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Montepulciano, delibera del 09 Maggio 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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