Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il collega domiciliatario – Dovere di correttezza.

Integra violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 22 c.d.f., il comportamento del professionista che, chiesta ed ottenuta dal Collega la collaborazione professionale quale mero domiciliatario in un giudizio civile, ed incaricato quest’ultimo di assolvere taluni adempimenti in relazione alla causa in corso, ometta di dare riscontro alle reiterate richieste di istruzioni del domiciliatario, tenuto anche conto che queste apparivano indispensabili per lo svolgimento del mandato conferito dal cliente all’incolpato (il CNF, nella specie, tenuto conto delle circostanze nelle quali l’incarico è stato conferito, ha sostituito la sanzione della censura con quella più lieve dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Taranto, 21 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 235

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment