Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Omessa ottemperanza agli inviti del C.d.O. – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che dia chiarimenti ma non ottemperi a quanto richiestogli illegittimamente da un ordine a cui lo stesso non era iscritto. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che invitato da un ordine, nel cui distretto risultava residente, a regolarizzare la sua iscrizione comunicava allo stesso le sue ragioni, peraltro legittime, di voler mantenere la sua iscrizione presso l’ordine nel cui circondario aveva il domicilio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 16 giugno 2003, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 16 Giugno 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
Giurisprudenza CNF

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