Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Inadempimento delle obbligazioni assunte – Emissione di assegni a vuoto – Illecito deontologico.

L’avvocato che non provvede, nonostante inviti e solleciti, al pagamento di obbligazioni assunte, che consegni pagherò inutilizzabili e adempia ai propri impegni con assegni senza provvista viola i doveri di correttezza e di condotta specchiata che devono improntare la vita, anche privata, del professionista. (Nella specie, considerata la gravità dei comportamenti, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 14 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GAZZARA), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 14 Dicembre 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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