Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Uso di espressioni “forti” – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento non rilevante deontologicamente, anche se inopportuno, il professionista che in corso di udienza, essendo intervenuta una discussione in ordine al pagamento delle spese di rimessione della querela, si rivolga al Pubblico ministero intervenuto nella discussione, chiedendogli “chi fosse” e “cosa volesse”. (Nella specie il professionista è stato assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 28 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 11 Aprile 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 28 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment