Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Non pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che usi in un atto espressioni il cui contenuto non offenda il collega né il decoro e la dignità della classe forense (Nella specie è stata annullata la sanzione disciplinare della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 21 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 28 dicembre 2000, n. 299

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 299 del 28 Dicembre 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera (censura)
Giurisprudenza CNF

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