Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega ove il cliente non adempia. Infatti, in questa ipotesi, il rapporto si svolge essenzialmente tra il dominus e il domiciliatario e verso il primo si rivolge l’affidamento del corrispondente per la corretta e utile gestione della controversia, sia nel senso di ricevere con tempestività le informazioni sia nel senso di ottenere gli importi dovuti per spese e diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 4 aprile 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 232

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 21 Luglio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 04 Aprile 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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