Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Mandato professionale – Assunzione ed esecuzione dell’incarico in sostituzione di altro collega – Mancata preventiva comunicazione al collega sostituito – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che accetti e finalizzi il mandato professionale ricevuto in sostituzione di altro collega senza darne a quest’ultimo preventiva comunicazione, non rilevando la circostanza che la parte assistita fornisca assicurazioni in ordine all’intervenuta revoca del mandato al precedente difensore. Il comportamento positivo o omissivo della parte patrocinata, invero, non assolve il professionista dal dovere di diretta e preventiva informazione nei riguardi del collega sostituito, onere che integra vera e propria condizione per l’assunzione dell’incarico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 14 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 13 Dicembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 14 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

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