Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza

Secondo la consolidata giurisprudenza del CNF, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. L’avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Gennaio 2007
Giurisprudenza CNF

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