Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Attinenza alla difesa – Illiceità – Esclusione

Posto che il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate dall’art. 20 c.d.f. è quello della loro attinenza alla difesa, devono ritenersi giustificate le espressioni utilizzate dall’incolpata allorquando, pur oggettivamente sconvenienti ma non direttamente offensive, i fatti narrati siano pienamente pertinenti con le esigenze difensive, trattandosi – come nella specie – di episodi che hanno direttamente e casualmente preceduto il conflitto in sede giudiziaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 25 luglio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 04 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 25 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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