Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 14 e 22 del codice deontologico forense, il professionista che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest’ultimo fatti tra l’altro non corrispondenti a verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 febbraio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. PERFETTI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 21 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 18 Febbraio 2005
Giurisprudenza CNF

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