Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Svolgimento di trattative stragiudiziali – Istanza al giudice – Omessa preventiva comunicazione la collega di controparte – Illecito deontologico – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, dopo aver intrattenuto rapporti stragiudiziali con il collega di controparte per regolare le visite del minore orfano alle due coppie di nonni, entrambi interessati all’adozione, presenti al giudice istanza per l’adozione della coppia da lui assistita senza preventivamente avvisare il collega di controparte. (Nella specie è stato assolto l’avvocato a cui era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 13 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 29 marzo 2003, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 29 Marzo 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 13 Novembre 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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