Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Registrazione di conversazione telefonica – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri la conversazione telefonica avuta con il collega di controparte che lo chiamava per proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 27 giugno 2003, n. 207

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 27 Giugno 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Luglio 1995 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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