Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza e correttezza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur avendone il diritto sul piano strettamente giuridico, esperisca nei confronti di un collega azioni giudiziarie che si rivelino eccessive sul diverso e peculiare piano deontologico, così violando i canoni della correttezza, probità e, del rispetto della colleganza per aver creato dispettose difficoltà al collega stesso e situazioni di plateali esteriorizzazioni del conflitto (nella specie, tuttavia, il CNF ha ritenuta eccessiva la sanzione interdittiva di mesi due irrogata dal COA, ritenendo giusta ed equa la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Perugia, 16 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 267

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 31 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 16 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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