Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che in una animata discussione con il proprio cliente faccia uso di frasi non commendevoli, ma frutto della concitazione del momento e non aventi, comunque, carattere offensivo. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che in una animata discussione con il cliente diceva: “…se qualcuno entra nella vostra proprietà gli potete sparare”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 28 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 29 Maggio 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 28 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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