Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti quali compensi per l’attività professionale svolta. (Nella specie, in considerazione della mancanza di prove su un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 28 novembre 2003, n. 372

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 372 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 18 Giugno 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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