Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Millantato credito – Rapporti con i clienti – Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che millanti conoscenze compiacenti per agevolare il proprio cliente all’evasione fiscale, e chieda ed incassi, tramite una società di cui sia socio di fatto, ingenti somme di denaro oltre che compensi per prestazioni mai svolte. (Nella specie È stata confermata la sanzione della sospensione per dieci mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 20 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petiziol), sentenza del 26 marzo 1999, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 26 Marzo 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 20 Gennaio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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