Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Assegno privo di copertura – Omesso pagamento delle obbligazioni assunte – Omesso e negligente svolgimento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché contrario ai principi di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che emetta un assegno privo di copertura, ometta di pagare le obbligazioni assunte, sia negligente nello svolgimento del mandato e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti e della buona fede del professionista, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 29 maggio 2003, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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