Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza – Ritardo nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza e probità propri della classe forense, il professionista che non curi nei termini il deposito dell’impugnazione redatta, facendo passare in giudicato una decisione molto pregiudizievole per il cliente (che gli aveva rilasciato apposito mandato), a nulla rilevando l’eventualità che egli avesse affidato il deposito al collaboratore di studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. SGROMO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 23 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Ottobre 1998 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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