Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Praticante avvocato – Esercizio di attività non consentita – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici il praticante avvocato che svolga attività giudiziale e defensionale pur non essendo abilitato all’esercizio professionale (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Marzo 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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