Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura

Il professionista forense che riceva il mandato dal proprio cliente ha la responsabilità deontologica del corretto svolgimento della pratica anche nell’ipotesi in cui l’abbia affidata alle cure dei suoi collaboratori, dovendo egli stesso rispondere dell’attività dei suoi sostituti ed avendo inoltre il dovere di vigilanza.
Allorquando molteplici siano state le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dall’incolpato, ciò che nel procedimento disciplinare deve formare oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento; tale sanzione, infatti, non sarà la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Gennaio 2007
Giurisprudenza CNF

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