Avvocato – Norme deontologiche – Doveri lealtà e correttezza – Fattispecie – Colloquio tra le parti a scopo transattivo presso lo studio legale – Successivo inserimento delle informazioni apprese nel ricorso di lavoro quale capitolo di prova testimoniale – Indicazione a teste del collega di studio presente all’incontro – Illecito deontologico – Sussistenza

Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza, valutabile ex art. 6 C.D., il professionista che nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro deduca un capitolo di prova nel quale riferisca fatti accaduti in occasione di un colloquio tra le parti avvenuto presso lo studio dell’incolpato finalizzato a ricercare una soluzione transattiva della vertenza e che a tale scopo intenda avvalersi della deposizione di un collega di studio presente all’incontro, così utilizzando strumentalmente le risultanze dei colloqui transattivi peraltro rivolti, in origine, a diverso fine. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 marzo 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PICCHIONI), sentenza del 30 settembre 2011, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Settembre 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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