Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Emissione assegni in difetto di provvista – Violazione

Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, in più di un’occasione, abbia richiesto ed ottenuto dai propri clienti il versamento di fondi spese esorbitanti le reali necessità delle singole pratiche, in parte compensati dalla consegna, da parte del medesimo avvocato, di assegni di minor importo e di dubbia provenienza, asseritamente giustificati talvolta dalla costituzione di un’impropria garanzia sul buon esito delle pratiche, tal’altra dalla volontà di concedere uno sconto al cliente, ovvero dalla insolita necessità di cambiare assegni ottenuti da terzi. (Nella specie, peraltro, tali commistioni finanziarie, di per sé già allarmanti sotto il profilo deontologico, risultavano aggravate dal fatto che gli assegni consegnati dall’incolpato, oltre ad essere postdatati, erano poi risultati insoluti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 3 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Dicembre 2008
Giurisprudenza CNF

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