Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Aggressione fisica nei confronti di un collega – Illecito deontologico – Sanzione – Sospensione dall’esercizio professionale – Misura

Integra gli estremi di grave illecito deontologico, idoneo a compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo ma dell’intera categoria forense, la condotta del professionista che in occasione dell’udienza, dopo aver proferito frasi ingiuriose ed offensive, aggredisca fisicamente un più giovane collega provocando a quest’ultimo lesioni personali. Va tuttavia ritenuta più equa la durata di mesi due della sospensione dall’esercizio professionale, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale, in virtù dello stato di incensuratezza disciplinare dell’incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa), non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del  processo, ed ultimo il fatto che seppure sproporzionata, indebita ed eccessiva la condotta, costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 24 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), decisione n. 24 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 16 Marzo 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 24 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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