Avvocato – Norme deontologiche – Dovere i correttezza e probità – Costituzione di una associazione professionale con un praticante – Copertura dell’avvocato all’attività del praticante – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che costituendo una associazione professionale con il praticante consenta a quest’ultimo di svolgere attività di competenza dell’avvocato, accreditandola, peraltro, come svolta da professionista abilitato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre e della censura ai due professionisti che, per un lungo tempo il primo ed un tempo molto breve il secondo, avevano partecipato alla predetta associazione). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Bergamo, 26 aprile 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 27 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Aprile 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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