Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di verità – ricercatore confermato – Professore a contratto – Uso del titolo di professore – Indicazione della materia di specializzazione – Legittimità.

Per il combinato disposto del d.p.r. n. 382/1980 e l. n. 341/1990, sia i professori a contratto che i ricercatori confermati possono fregiarsi del titolo di professore entro i limiti di tempo in cui svolgano l’attività di docenza e relativamente alla materia oggetto di insegnamento. I ricercatori confermati, in particolare, a differenza dei professori a contratto, possiedono una qualifica, (quella di ricercatore confermato), attestante con il requisito della ufficialità, per aver superato un pubblico concorso, la loro preparazione scientifica in una determinata materia. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
Giurisprudenza CNF

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