Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, non stralciandole neppure dal compenso della parcella, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 25 Gennaio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Novembre 1995
Giurisprudenza CNF

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