Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Partecipazione a ricettazione e falsificazione di titoli – Illecito deontologico.

Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi, quale anello di congiunzione tra vari gruppi criminali, e svolga attività di ricettazione e falsificazione di titoli. (Nella specie in considerazione della sospensione cautelare presofferta, della volontà di ravvedimento e della correttezza con cui l’avvocato ha svolto l’attività professionale nelle more del giudizio disciplinare, la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla sospensione per dodici mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanissetta, 16 marzo 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2003, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 30 Maggio 2003 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 16 Marzo 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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