Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Dovere di evitare incompatibilità – Docente universitario a tempo pieno – Svolgimento di attività esterna non consentita – Illecito deontologico.

L’art. 11, comma 5, lettera A, d.p.r. 11/7/80 n. 382, sancisce l’incompatibilità del professore universitario, che abbia optato per il tempo pieno, ad assumere incarichi retribuiti e sancisce il divieto di espletare attività professionale di consulenza esterna. Pertanto viola il dovere di dignità e decoro propri della classe forense il professionista, docente universitario a tempo pieno, iscritto nell’elenco di cui al d.p.r. n. 382/80, che svolga una ancorché limitata attività giudiziale e stragiudiziale, in spregio alle disposizioni normative che non consentono l’esercizio dell’attività forense ai professori universitari a tempo pieno. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per anni uno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 dicembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 21 novembre 2003, n. 358

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 358 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 09 Dicembre 2001 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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