Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi

Deve ritenersi congruamente ed adeguatamente sanzionata con la misura della censura la condotta disciplinarmente rilevante del professionista che segnali al COA territoriale un articolo giornalistico e, completamente stravolgendone il reale contenuto, riversi su altri colleghi una serie di accuse arbitrariaramente attribuendo ai medesimi condotte disonorevoli, al fine di sollecitare nell’Organo territoriale la sussistenza negli stessi del requisito della condotta specchiatissima ed illibata di cui all’art. 17 n. 3 dell’ordinamento professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 10 gennaio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 30 settembre 2008, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 30 Settembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 10 Gennaio 2006
Giurisprudenza CNF

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