Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Praticante avvocato – Violazione limiti jus postulandi – Illecito deontologico

La violazione dei limiti del jus postulandi del praticante avvocato costituisce illecito disciplinare, poiché, dimostrando quanto meno ignoranza o difetto di attenzione verso norme di immediato e diretto rilievo per la posizione professionale del praticante stesso, attinge i doveri di diligenza che anche su costui incombono.
Deve tuttavia ritenersi eccessiva la misura della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal Consiglio territoriale, in luogo della più adeguata sanzione della censura, allorché, come nella specie, sia punito un comportamento illegittimo non doloso ma negligente o superficiale, peraltro privo di conseguenze dannose gravi o irrimediabili. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 30 settembre 2008, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 30 Settembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 28 Giugno 2006
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment