Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza e correttezza – Occasionale ritardo ad una audienza – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Il professionista deve espletare il mandato ricevuto con diligenza e impegno che assicurino la costante tutela degli interessi a lui affidati; tuttavia non ogni errore professionale determina un illecito disciplinare, e il ritardato e negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile ad una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, occasionalmente, era arrivato in ritardo all’ udienza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 1996
Giurisprudenza CNF

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