Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Dovere di correttezza e fedeltà – Attribuzione al praticante della cura di proprie pratiche – Copertura dell’attività del praticante – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assumendo la funzione di semplice copertura consenta ad un praticante, neppure laureato in legge, di intrattenere rapporti professionali con i clienti, e che attribuisca ad un praticante la cura di proprie pratiche così tradendo il rapporto di fiducia con il cliente e non consentendo una diligente gestione delle pratiche stesse. (Nella specie considerando il ridotto coinvolgimento dell’interessata nella gestione negligente delle pratiche la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 19 settembre 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 dicembre 2005, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 03 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 19 Settembre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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