Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assumendo la funzione di semplice copertura consenta ad un praticante, neppure laureato in legge, di intrattenere rapporti professionali con i clienti, e che attribuisca ad un praticante la cura di proprie pratiche così tradendo il rapporto di fiducia con il cliente e non consentendo una diligente gestione delle pratiche stesse. (Nella specie considerando il ridotto coinvolgimento dell’interessata nella gestione negligente delle pratiche la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 19 settembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 dicembre 2005, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 03 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 19 Settembre 2003 (sospensione)
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