Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza, probità e decoro – Alterazione di documenti – Violazione – Sanzione – Misura

L’alterazione di documenti a firma altrui e la loro utilizzazione costituisce per un avvocato un comportamento illecito ed indecoroso, come tale fonte di sicura responsabilità disciplinare (nella specie, l’incolpata, quale danneggiata in un sinistro stradale, aveva alterato la documentazione medica utilizzata nei confronti dell’Assicurazione obbligata al risarcimento dei danni subiti; tuttavia, il CNF, tenuto conto sia delle gravi lesioni patite dalla professionista – con conseguenti verosimili preoccupazioni di indole economica per l’interruzione della attività professionale – sia della circostanza che il medico della assicurazione non abbia tenuto in alcuna considerazione le relazioni falsificate in sede di perizia dei danni, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi cinque comminata dal COA in quella della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 13 luglio 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 3 luglio 2008, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 03 Luglio 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 13 Luglio 2006
Giurisprudenza CNF

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