Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Sostituzione di altro collega nella difesa – Giudizio sull’attività svolta dal precedente procuratore – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

E’ sempre consentito all’avvocato esprimere un parere sulla difesa svolta da altro collega suo predecessore, se tale giudizio sia espresso non al fine di distogliere l’altrui clientela, ma al fine di realizzare il diritto del cliente di vedere verificata in qualunque momento la sua aspettativa di essere ben difeso dal legale prescelto. (Nella specie è stato assolto il professionista che, subentrando ad altro collega nella difesa, aveva verificato l’operato del suo predecessore e lo aveva contattato per proporre una transazione avendo rilevato l’esistenza di irregolarità nel suo operato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 11 aprile 2003, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 11 Aprile 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 26 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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