Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di diligenza – Comunicazione al cliente si prognosi di prescrizione – Proposizione dell’azione – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che se pur comunicando al cliente la possibilità di definizione della questione con declaratoria di prescrizione, aderisca, comunque, alla richiesta dello stesso di agire giudizialmente. Tale comportamento, infatti, costituisce una scelta discrezionale che non contraddice con l’obbligo di leale e corretto esercizio della professione forense, potendosi peraltro la sussistenza dell’interesse alla definizione astratta del reato e alla risoluzione del giudizio per ragioni processuali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 29 novembre 2004, n. 279

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 29 Novembre 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Novembre 2002
Giurisprudenza CNF

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