Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i colleghi- Espressioni sconvenienti e offensive

Va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare per violazione del rapporto di correttezza e colleganza allorché, dalla lettura dell’intero periodo nel quale sia riportata la frase asseritamente lesiva dell’integrità di un Collega, si evinca che non vi fosse nell’incolpata un animus denigratorio della professionalità e dell’integrità di quest’ultimo, e che anzi l’espressione utilizzata possa essere ben considerata come inerente all’attività difensiva perché utilizzata, forse con eccesso di zelo, per contestare la tesi avversaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 dicembre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 246

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 12 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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