Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza – Ex magistrato – Attività professionale presso la procura dove aveva svolto le funzioni giudicanti – Mancata decorrenza del termine di due anni dalla cessazione delle funzioni – Violazione art. 26 r.d.l. n. 1578/1933 – Illecito deontologico.

Chiavi di ricerca:
- numero: 306
- anno: 2004
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza

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Giurisprudenza CNF

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